18/10/2022

Wedding: rincari e rimedi

Ci risiamo! Terminato lo stato di emergenza targato Covid-19 si abbatte sul settore del wedding e dei grandi eventi un’altra scure: l’aumento delle materie prime causato dal conflitto in Ucraina.

Un elemento comune ai due eventi e da cui scaturiscono tutti i problemi è rappresentato dall’assenza sistematica, per alcuni fornitori, di un contratto scritto con i dovuti crismi.

Ma davvero alle soglie del 2023 dobbiamo ancora diffondere lo slogan: “Una stretta di mano non serve più a nulla!”?!

Ebbene si! Dobbiamo!

Il dato di fatto è che siamo al cospetto di rincari delle materie prime e su questo non ci piove. Se pensiamo all’aumento che ha subito il prezzo dell’acciaio, ad esempio, ben il 150% è facile pensare che si prevedono all’orizzonte tempi duri.

Un altro aspetto riguarda la difficoltà di reperimento di materie prime e di conseguenza abbiamo un aumento del costo di approvvigionamento, questi due elementi comportano quindi maggiore impatto nei rapporti contrattuali in corso fra clienti e fornitori e spesso l’esecuzione delle forniture diventa eccessivamente onerosa.

Cosa accade quindi quando la prestazione diventa eccessivamente onerosa?

Ormai avete imparato a conoscermi, cerco sempre di semplificare questi concetti a volte astrusi di diritto per renderli, non dico godibili, ma almeno prontamente digeribili da stomaci che non sono abituati a confrontarsi con essi.

Ergo quello che segue non sarà un trattato di diritto.

Per tutti i contratti è possibile applicare l’istituto della risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive, disciplinato dall’art. 1467 C.C. Questa disposizione prevede che, quando la prestazione è diventata eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve eseguirla può domandare la risoluzione del contratto. L’altra parte può evitare la risoluzione, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Questo vuol dire che di fronte a questa ipotesi gli sposi (i clienti ndr) possono decidere di avvalersi di tale istituto. Attenzione però non si tratta di una azione automatica: il cliente dovrà adire l’autorità giudiziaria per richiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, a condizione che dia prova della sussistenza dei presupposti stabiliti dallo stesso articolo 1467.

La legge italiana però prevede un altro rimedio legale oltre alla onerosità sopravvenuta ed è l’articolo 1375 cod. civ. che regola la buona fede nella esecuzione del contratto.

Una buona parte della dottrina sostiene che ci sia a carico delle parti che hanno sottoscritto un contratto l’obbligo di rinegoziazione. Obbligo che discende dal dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Sedersi a tavolino e trovare una soluzione per ridimensionare i progetti è il consiglio che mi sento di dare a tutti, a prescindere dalla presenza o meno di un contratto firmato.

E’ chiaro che la condizione migliore è sempre quella in cui tra le parti esiste un accordo siglato, in cui siano dettagliate più condizioni possibili.

Ma quali clausole deve contenere un contratto per far fronte a questo tipo di situazioni?

Una clausola di revisione prezzi che preveda, ad esempio, un adeguamento del prezzo dei prodotti al ricorrere di un dato incremento del costo del prodotto (pensiamo ai flower designer e l’aumento del prezzo dei fiori). Per dovere di trasparenza e correttezza una volta appurato l’aumento il fornitore contatterà i clienti e, con prove alla mano, dimostrerà l’aumento.

Un’altra clausola che può essere inserita è quella di hardship.
Questo tipo di clausole nascono nella prassi del commercio internazionale e prevedono rimedi azionabili dalle parti nel caso in cui la prestazione di una di esse, pur potendo essere eseguita, divenga eccessivamente onerosa a causa del sopraggiungere di eventi eccezionali e imprevedibili.

Nelle clausole di hardship le parti possono preventivamente concordare i rimedi da attuare nel caso in cui la prestazione divenga eccessivamente onerosa. I rimedi possono essere:

  1. la risoluzione del contratto,
  2. la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

In quest’ultimo caso, con la clausola di hardship le parti:

a. si impegnano, per il caso in cui una prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, ad avviare in buona fede le trattative per l’adeguamento delle condizioni contrattuali;

b. disciplinano a monte le conseguenze dell’eventuale mancato raggiungimento di un accordo.

Ancora una volta appare chiaro quanti problemi ci risolva lo strumento del contratto, contratto redatto o modificato da un legale, ca va sand dire!

E voi, come state affrontando con i vostri clienti l’aumento generalizzato dei prezzi? Cosa ne pensate dei rimedi illustrati in questo post?

PH @blancorazonwedding&elopment