Liberatorie fotografice e diritto d’autore
Utilizzare le foto a seguito di un evento è fondamentale per gli operatori del settore e mai argomento...
Perdonate il latinismo ma questa mattina quando ho finalmente visto la luce ho esclamato tra me e me in latino.
Finalmente il tavolo tecnico apulo ha partorito, non recependo sic et simpliciter le linee guida della Conferenza delle Regioni ma un documento ex novo.
Ok si, scusate abbandono i brocardi latini e ritorno in me.
Vi anticipo già che:
Questa volta voglio iniziare da una delle questioni che stanno più a cuore alle future spose, “Michela ma il ballo che fine fa?”
Potrei citare Michele Caparezza “Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia”.
L’intrattenimento danzante è oggetto di una linea guida intera ma vediamo nei dettagli.
Consegna e affissione apposito materiale informativo che contenga le seguenti indicazioni:
Ma veniamo al wedding ed ai ricevimenti.
“Le presenti indicazioni si applicano a tutte le sale ricevimento e alle attività impegnate nella filiera wedding”
L’elemento che balza subito all’occhio è che questa ordinanza ha statuito in merito alla questione responsabilità indicando la necessità di “Predisporre una adeguata informazione per dipendenti, fornitori e clienti circa la responsabilizzazione delle proprie personali azioni di carattere igienico sanitario, di sicurezza e prevenzione verso se stessi e gli altri, attraverso le modalità che si ritengono più idonee, informando circa le prescrizioni di Legge, consegnando e pubblicizzando nella struttura e/o in tutte quelle aree comuni della stessa e nei luoghi di maggiore affluenza, appositi dépliant e/o cartellonistica in duplice lingua italiano/inglese che richiamino le regole di comportamento”
La modalità di informazione all’interno di ogni singola struttura è libera, purché l’informativa contenga tutte le informazioni per dipendenti e fornitori.
Per quanto riguarda gli ospiti la gestione degli stessi possa essere affrontata escludendo a priori gestioni di criticità acute, poiché ogni fase dell’evento è programmata anticipatamente (arrivo nell’area parcheggio, raggiungimento a piedi della sala designata, saluti interpersonali, occupazione dei tavoli, ecc.). L’implementazione di ogni possibile sistema di sicurezza, pertanto, può essere lasciata al gestore, purché vengano sempre osservate le seguenti regole:
– l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di stato febbrile (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali ovvero aver avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti alla data dell’ingresso in azienda.
– autocontrollo del distanziamento sociale, non inferiore a 1 metro, eccezion fatta per i soggetti conviventi;
– invito alla frequente disinfezione delle mani attraverso disinfettanti personali e/o forniti o messi a disposizione dal gestore, attraverso punti di approvvigionamento dislocati nella struttura in zone ritenute idonee, sia all’aperto che al chiuso.
– ulteriori istruzioni in merito al comportamento che il cliente deve tenere secondo le specifiche modalità organizzative della struttura o delle Autorità locali.
L’accesso degli ospiti in struttura dovrà seguire delle prescrizioni e indicazioni:
– La misurazione della temperatura corporea è consigliata, ma non obbligatoria. Nel cui caso si consiglia l’adozione di strumenti termografici (termocamere), di facile impiego e non invadenti.
– Garantire, nei limiti del possibile, che le code per l’accesso si svolgano nel rispetto del corretto distanziamento interpersonale. È auspicabile una gestione dell’ingresso degli ospiti accompagnata da un operatore che potrebbe evitare la formazione di involontari assembramenti.
– Valutare, laddove la struttura del locale lo consenta, l’istituzione di percorsi unidirezionali, per garantire un flusso ordinato della clientela.
Argomento fornitori.
Nei confronti di fornitori di materie prime di vario genere o servizi esterni, devono essere implementate specifiche azioni preventive:
– devono essere individuate specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all’interno della azienda.
– il controllo della temperatura corporea è obbligatorio con le medesime modalità indicate per i lavoratori nel caso in cui debbano lasciare il proprio mezzo;
– se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo degli stessi. Per le necessarie attività di carico e scarico il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di un metro dal personale della struttura, indossando obbligatoriamente la mascherina.
– bisognerà disinfettarsi le mani spesso o indossare i guanti prima dello scambio dei documenti di consegna con il personale aziendale. Va privilegiata la modalità informatica per la trasmissione e lo scambio di documentazione.
– Il fornitore deve utilizzare idonea mascherina chirurgica.
– Per fornitori/ trasportatori e/ o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, garantendone adeguata pulizia giornaliera, nonché adeguati presidi igienizzanti.
Credo di poterlo dire senza ombra di smentita ma è la prima ordinanza regionale in cui compaiono citate nello specifico wedding planners e fotografi.
Nel disciplinare le modalità di lavoro e utilizzo dei locali da parte di fornitori di servizi esterni, quali musicisti, fotografi, fioristi e wedding planners, ci sarò la necessità di concordate preventivamente con la struttura stessa, in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.
– i fotografi dovranno indossare la mascherina chirurgica qualora debbano avere una distanza interpersonale inferiore a 1 metro dalla clientela e organizzare il servizio fotografico in modo responsabile e prediligendo i criteri di prevenzione anzidetti, quali regole comuni per chiunque.
– I gruppi musicali dovranno distanziarsi dal pubblico per almeno 3 m, qualora non provvisti di barriere antidroplets in prossimità del microfono. Dovranno indossare la mascherina chirurgica esclusivamente nel caso in cui debbano spostarsi nelle aree comuni interne (recarsi in bagno, al bar, ecc.). Particolare attenzione e/o idoneo presidio monouso dovrà essere impiegato nell’utilizzo del microfono, qualora non di uso strettamente personale.
– Andranno privilegiati gli spazi all’aperto in quanto presentano minori rischi di trasmissione del virus.
– I tavoli saranno distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fatta eccezione per i tavoli composti da persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale in quanto conviventi. E’ facoltà dell’azienda richiedere in forma preventiva autocertificazione scritta ai sensi del DPR 445/2000.
– La distanza minima tra tavoli adiacenti, considerando l’ingombro delle sedie, deve essere di almeno 2 metri (0,5+0,5+1m), considerando il passaggio degli addetti al servizio di somministrazione. Si consiglia, tuttavia, ove possibile garantire una distanza di metri 2,50.
– Novità importantissima per gli ospiti in ambienti interni ed esterni non avranno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica nei casi di allontanamento dal proprio tavolo, a condizione di rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro se soggetti non conviventi. Si precisa che tale facoltà sarà consentita esclusivamente nelle strutture che potranno garantire il rispetto delle condizioni microclimatiche indicate nello specifico paragrafo, ai sensi della Norma UNI-10339. I gestori mettono comunque a disposizione dei clienti mascherine monouso, nel caso in cui gli stessi volessero farne uso.
– Non sarà permessa la classica modalità di somministrazione di buffet a self‐ service, mentre è consentito, fatto salvo il rispetto della distanza interpersonale, un servizio di selezione di alimenti esposti ovvero in modalità show cooking, distribuito dal personale di sala. Si raccomanda utilizzo di barriere in tali aree per la protezione degli alimenti o interporre una distanza di sicurezza tra il punto di osservazione dei cibi di almeno due metri. Si consiglia di apporre eventuali elementi di segnaletica orizzontale che possano agevolare il rispetto del distanziamento tra persone nelle aree a buffet.
– Non è consentito allestire il buffet al tavolo, se non in confezioni monoporzioni.Fa eccezione a tale prescrizione il servizio a nuclei di conviventi, che potranno condividere portate di alimenti in modalità promiscua.
– Sarà consigliabile l’uso di segnaposto e/o altro sistema equipollente, in modo da rendere stabili le postazioni ai tavoli.
– La somministrazione nelle postazioni bar o nei banchi di servizio di caffè, amari, cocktails, ecc. è consentita nel rispetto del distanziamento interpersonale tra i non conviventi, tenendo conto che non dovrà realizzarsi assembramento rispetto alla capacità di servizio del banco. Si consiglia di apporre eventuali elementi di segnaletica orizzontale e/o altro sistema equipollente che possa agevolare il rispetto del distanziamento tra persone.
– Gli eventi con ballo in spazi interni andranno organizzati con tempistiche predefinite, garantendo una superficie pro capite pari a 2 metri quadri, potenziando il ricambio d’aria dei locali.
– Durante lo svolgimento del ballo in aree esterne dovrà essere seguita la regola prevista per le attività di ballo in aree esterne quindi non è previsto l’obbligo di mascherina.
Saranno anche consentiti spettacoli e/o esibizioni artistiche di qualsiasi natura purché possa sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.
Come sempre per chi volesse leggere il documento originale eccolo qui https://www.regione.puglia.it/documents/56205/215284/Ordinanza+259_signed.pdf/db5ab500-294f-5fcb-0c65-7e05240ff3cc?t=1592035009060