10/03/2020

Caso fortuito, forza maggiore ed impossibilità sopravvenuta.

 

Il decreto di ieri, 9 marzo 2020 ha sancito l’estensione della “zona rossa” a tutto il territorio italiano. In questi giorni, come penso possiate immaginare, sono sommersa dalle richieste di aiuto.

Nel post di oggi cercherò quindi di risolvere qualche dubbio ma devo precisare due cose fondamentali.

1 – partendo dalle norme che regolano i contratti le mie convinzioni sono basate su leggi e sentenze;

2 – non ritengo di avere la soluzione a tutti i mali del mondo: la mia personale esperienza decennale nel campo dell’avvocatura e da più di 5 anni nel mondo del wedding mi porta ad avere un punto di vista. Questo non vuol dire avere la verità in tasca.

Fatta questa doverosa premessa veniamo a noi.

Purtroppo da quando il pericolo “rinvio” e “annullamento” si è fatto molto più concreto tante sono le richieste di aiuto. Ho già dovuto dare poche speranze a chi di fatto (purtroppo esistono!) lavora senza un contratto: tranne che sperare nel buon senso degli “attori protagonisti” non avete armi al vostro arco.

Ma quali clausole deve contenere un contratto per cercare di fare fronte a questa emergenza Coronavirus?

Sostanzialmente tre:

  1. la clausola di limitazione di responsabilità: caso fortuito e forza maggiore.
  2. la clausola del cambio data.
  3. la clausola ex art. 1463 c.c.: impossibilità sopravvenuta prestazione.

 

In ogni contratto che si rispetti deve esserci la previsione della clausola che limiti la responsabilità del professionista: esso non può essere responsabile dell’annullamento dell’evento per caso fortuito e forza maggiore.

Il caso del virus ormai noto a tutti ci rientra alla grande!

La forza maggiore riguarda tutti gli eventi naturali e umani che non è possibile contrastare una volta che si sono verificati.

L’epidemia verosimilmente può essere considerata una causa di forza maggiore.

Ma può bastare solo la previsione di questa clausola?

La risposta è no, c’è la necessità di integrare la clausola stabilendo che le parti si dovranno adoperare per trovare insieme una soluzione che possa arrecare meno danno possibile.

A questo punto viene in nostro aiuto un’altra clausola che, epidemia o non epidemia, deve essere regina nel vostro contratto: prevedere e disciplinare il cambiamento della data che deve essere concordato dalle parti.

Ma cosa succede se si verifichino le circostanze previste dall’art.1463 c.c?

L’argomento a questo punto diventa delicato e vi spiego perché.

Partiamo da un esempio pratico inserito nel contesto di questi giorni: Tizia e Caio devono sposarsi domani, la causa dei vari contratti che hanno sottoscritto i futuri sposi con i vari fornitori e con la wedding planner risiede nella fruizione del servizio “organizzazione matrimonio”, essa purtroppo diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, conseguenza? Gli sposi hanno diritto alla restituzione delle somme anche se vedremo in un post successivo alcune direttive caso per caso.

Comprendiamo però che questo comporterebbe un bel danno per tutti i fornitori ma come si può fare per risolvere la questione?

A mio modesto avviso sono due le soluzioni:

  • si avvia una trattativa per rinviare l’evento trattenendo le somme;
  • si restituiscono le somme solo nel caso la trattativa non porterà a scegliere una nuova data.

Ma vanno restituite proprio tutte le somme o una parte per alcune categorie possono essere trattenute?

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